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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
3.03.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per il sostegno del settore turistico nell'isola di Lampedusa).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare gli eccezionali eventi derivanti dal perdurare di un imponente flusso migratorio verificatosi nelle isole di Lampedusa e Linosa, al fine di agevolare la ripresa delle attività turistiche mediante il differimento di adempimenti onerosi per le imprese turistiche e dei servizi, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, erano residenti o avevano sede operativa nei territori individuati, sono disposte le seguenti misure:
a) l'attribuzione di un contributo economico straordinario per l'anno 2011 in favore delle aziende turistiche delle medesime zone per una somma complessiva non superiore a 30 milioni di euro. Il contributo è corrisposto, previa domanda da inviare al Ministero dello sviluppo economico, alle aziende turistiche a titolo di compensazione delle perdite di esercizio registrate nell'anno 2011 e per un importo pari alla variazione negativa registrata nel bilancio consuntivo aziendale del 2011 rispetto al bilancio del 2010. Ai fini della concessione del contributo sono altresì considerati i livelli occupazionali aziendali dell'anno 2011;
b) la sospensione fino al 31 dicembre 2012 del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
c) la sospensione fino al 31 dicembre 2013 per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
d) la sospensione fino al 31 dicembre 2013 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;
e) la sospensione fino al 31 dicembre 2013 e la successiva rateazione in 72 rate mensili dei ruoli esattoriali scaduti e in scadenza.

2. Le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1, lettera a), sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1, lettere da b) a e) sono stabilite Ministro dell'economia e delle finanza da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2011 e in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2011, a 13 milioni di euro per l'anno 2012 e a 9 milioni di euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e 11 milioni di euro per l'anno 2013 a valere sulle maggiori entrate del presente decreto.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8, comma 2.