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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.20.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
1.20.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di facilitare la capacità degli enti di ricerca di rispondere alla domanda di innovazione espressa dall'impresa finanziata anche tramite i progetti di cui al presente articolo e per le specifiche necessità degli enti stessi di far fronte all'elevato turn over, è abrogato il secondo periodo del comma 3, dell'articolo 12, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31. Per perseguire le medesime finalità, alla fine del secondo periodo del comma 14, dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini previsti dalla medesima norma, provvederanno a trasmettere una relazione informativa sulle assunzioni effettuate ai Ministeri competenti corredata da apposita relazione tecnico finanziaria certificata dall'organo interno di controllo e di vigilanza».
5-ter. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
«14-bis. Al fine di consentire agli enti di ricerca di disporre di risorse umane in misura adeguata a rispondere tempestivamente alla domanda di ricerca ed alle esigenze provenienti dal sistema imprenditoriale nonché al fine di incrementarne le capacità competitive nel contesto europeo ed internazionale, per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, all'utilizzo totale delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Resta comunque fermo il limite di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall'attuazione della presente disposizione non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti pubblici di ricerca che non versino in condizioni di deficit di bilancio risultante dal consuntivo approvato per l'anno 2010, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, all'assunzione a tempo indeterminato anche in mancanza di turn over. Per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma i suddetti enti devono prioritariamente fare ricorso alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione comprese quelle di stabilizzazione. In assenza di graduatorie disponibili le amministrazioni interessate procedono all'espletamento di procedure selettive riservate a coloro che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2010 almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, anche non continuativi.».

5-quater. All'articolo 29, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le parole: «Le università portano comunque a compimento tutte le procedure concorsuali per posti di ricercatore bandite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni previste nel bando stesso. A tal fine si utilizzano le procedure di cui ai commi 5, 6, 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Qualora l'assunzione sia impedita dalle restrizioni finanziarie sopravvenute, i ricercatori vincitori di concorso possono essere chiamati, con deliberazione degli organi competenti, da altri atenei che abbiano disponibilità di posti. Il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, non si applica per le assunzioni dei ricercatori universitari».