Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:
2-septies.1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 602 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. È fatto divieto di pignoramento dei beni strumentali, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni»;