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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.0400. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
7.0400.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Interpretazione autentica di norme in materia di diritto annuale).
1. L'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, si interpreta nel senso che il diritto annuale è un'imposta diretta dovuta alle Camere di commercio per il loro finanziamento ordinario, per la copertura del fabbisogno del sistema camerale italiano e per l'alimentazione del fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere.
2. La misura delle sanzioni in caso di ravvedimento per il diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è quella di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e sue successive modificazioni.
3. L'Unioncamere, in quanto ente esponenziale del sistema camerale italiano, è litisconsorte necessario in ogni giudizio riguardante il pagamento del diritto annuale, la sua riscossione e l'applicazione delle sanzioni di cui al decreto 27 gennaio 2005, n. 54, e successive modificazioni.