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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.62. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
6.62.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale:
1) gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;
2) gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.