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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.323. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
6.323.
inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e imprenditori agricoli, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.
3-ter. Fino alla data di cui al precedente comma è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 Marzo 1942 n. 267. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.
3-quater. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.