Al comma 14, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:
i-bis) esperisce le procedure di risoluzione alternative delle controversie insorte tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio, anche ove queste insorgano in seguito a reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio;
i-ter) assicura l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi, predisponendo linee guida, criteri e metodologie per la predisposizione dei bandi di gara; segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di comportamenti lesivi della concorrenza da parte delle imprese operanti nei servizi;