Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Previa acquisizione del consenso dell'ente impositore, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di compatibilità ai fini del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'agente della riscossione può concedere un aumento del numero di rate di cui al comma 1 in casi di particolare necessità. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, è definita la casistica nell'ambito della quale devono rientrare le fattispecie di particolare necessità di cui al periodo precedente. Dall'applicazione della norma di cui ai precedenti periodi non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».
n-ter). all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti «dei commi 1 e 1-bis».