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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.67. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
6.67.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:
1) all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) l'elenco degli atti e documenti, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, esclusi gli atti o documenti la cui produzione è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»;
2) l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 10-bis. - (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, compresa la mancata produzione di atti o documenti. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate dagli atti e documenti mancanti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, degli atti o dei documenti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, atti e documenti mancanti è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Il provvedimento di diniego non preceduto dalla comunicazione di cui al primo periodo è nullo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

3) al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: »La mancata pubblicazione sul sito dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nei procedimenti di cui al presente articolo, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui al precedente periodo prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione«;

4) all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I questionari di cui al comma 1, lettera c), sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).».