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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.09. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
6.09.
inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni). - 1. Il presente articolo in attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione con le pubbliche amministrazioni. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) «transazioni commerciali», le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
b) «pubblica amministrazione», ogni soggetto inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) «ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;
d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato;
e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) «importo dovuto»: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

3. Nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni, somministrazioni e appalti o la prestazione di servizi in favore delle pubbliche amministrazioni contro il pagamento di un prezzo, il creditore ha diritto agli interessi di mora equivalenti agli interessi legali, senza che sia necessario un sollecito, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

4. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 3, gli interessi di mora iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi iniziano a decorrere automaticamente entro uno dei termini seguenti:
a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
b) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;
c) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;
d) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente alla data stessa dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

5. La durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al comma 4, lettera d), non può eccedere i trenta giorni, salvo altra scadenza specificata e debitamente giustificata nella documentazione di gara o nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditori.
6. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può eccedere quello previsto dal comma 4, fatti salvi accordi specifici tra il debitore e il creditore, debitamente giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento su un periodo più lungo che non può, in ogni caso, superare i sessanta giorni di calendario.
7. Il tasso di riferimento, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, è il seguente:
a) per il primo semestre dell'anno quello in vigore il 1o gennaio dell'anno stesso;
b) per il secondo semestre dell'anno quello in vigore il 1o luglio dell'anno stesso.

8. Nel caso in cui gli interessi di mora siano dovuti ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 e se non altrimenti specificato nel contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, senza che sia necessario un sollecito, uno dei seguenti importi che costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore:
a) per un debito inferiore a 1.000 euro, una somma fissa pari a 40 euro;
b) per un debito compreso tra 1.000 e 10.000 euro, una somma fissa pari a 70 euro;
c) per un debito superiore a 10.000 euro, una somma equivalente all'1 per cento dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

9. Una clausola contrattuale relativa alla data del pagamento, o al tasso di interesse di mora, o ai costi di recupero, è nulla e dà diritto al risarcimento del danno se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, essa risulta gravemente iniqua nei confronti del creditore.
10. Ai fini della determinazione di clausole che risultano gravemente inique ai danni del creditore, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresa la corretta prassi, o uso commerciale, e la natura del prodotto o del servizio.
11. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, ha come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale impone ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
12. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale e alle altre circostanze di cui al comma 9, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.
13. Devono tenersi, inoltre, in considerazione eventuali cause oggettive che hanno indotto il debitore al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel comma 4 lettera b).
14. Le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora sono sempre considerate gravemente inique.