Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 48, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti e gli altri soggetti che detengono o rilasciano le attestazioni e le certificazioni dei requisiti provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo».