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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.024. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
2.024.
inammissibile

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - (Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso dei lavoratori e delle lavoratrici al trattamento di pensione)- - 1. I commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sostituiti dai seguenti:

«12-bis. I lavoratori e le lavoratrici, dipendenti pubblici, privati e autonomi, al perfezionamento di 40 anni di contributi hanno diritto alla decorrenza della pensione dal mese successivo alla data della domanda.
12-ter. I lavoratori e le lavoratrici che siano stati licenziati o abbiano perso il posto di lavoro per la chiusura dell'azienda ovvero per cause indipendenti dalla loro volontà, anche nel caso beneficino di ammortizzatori sociali, o comunque siano senza lavoro almeno da due anni e siano autorizzati alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi previdenziali, hanno diritto ad accedere, a domanda, al trattamento pensionistico a partire dal mese successivo al compimento dei 60 anni, se donna, 65 anni, se uomo».

2. I commi da 12-quater a 12-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.