Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Modifica all'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di proroga e di incremento del credito d'imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno). - 1. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».