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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.99. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
10.99.
inammissibile

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo e l'utilizzo da parte dei cittadini dei veicoli a trazione elettrica si considerano reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica i prodotti, le batterie, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli stessi di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia.
28-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 28-bis, le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 239, realizzano ed installano, in sede pubblica e privata, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica e sono remunerate secondo il meccanismo tariffario previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
28-quater. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le funzionalità minime dei dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica sul medesimo dispositivo da parte di diversi fornitori di energia elettrica; l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce altresì i livelli di servizio, tenendo conto dell'economicità del sistema nonché del dimensionamento e della sicurezza della rete elettrica.
28-quinquies. I comuni, le province e le regioni prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché nei piani urbani della mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica.
28-sexies. In attuazione dei piani di cui al comma 28-quinquies, le amministrazioni competenti provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica, tenendo conto dei livelli di servizio definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas."