Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. Le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura pari alla metà di quelle spettanti ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le indennità non sono cumulabili con qualunque altra forma di retribuzione o compenso, salvo i trattamenti pensionistici.