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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.022. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
10.022.
inammissibile

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1. - (Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto e della logistica). - 1. È istituita, con sede nelle città di Torino e di Genova, l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto e della logistica, di seguito denominata «Autorità», con compiti di regolazione nel settore dei trasporti. L'Autorità svolge le funzioni ad essa assegnate ai sensi della presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:
a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;
b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;
c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;
d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.
2. L'Autorità esplica le sue funzioni con riferimento ai seguenti ambiti del settore dei trasporti:
a) le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, inclusi le relative pertinenze e i servizi accessori e complementari;
b) i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di effettiva concorrenza, modale o intermodale, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi degli utenti e dei consumatori.
3. In considerazione dell'esigenza di adottare una regolamentazione che non ecceda l'ambito strettamente necessario a garantire condizioni concorrenziali e la tutela degli utenti, nonché al fine di contemperare l'evoluzione dei processi di apertura alla concorrenza concernenti gli usi infrastrutturali e i servizi di trasporto di cui al comma 2, lettere a) e b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentite l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché, per quanto di competenza, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con periodicità non superiore a cinque anni, sono individuati gli usi infrastrutturali e i servizi di trasporto in riferimento ai quali l'Autorità esplica le sue funzioni di regolazione economica.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono sottoposti a regolazione economica da parte dell'Autorità gli usi infrastrutturali di cui al comma 2, lettera a), e i seguenti servizi di trasporto:
a) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza, nonché servizi di trasporto ferroviario con riguardo all'assegnazione della capacità ferroviaria e dei servizi accessori e complementari;
b) servizi di trasporto aereo di linea operanti in regime di oneri di servizio pubblico o comunque sovvenzionati con risorse pubbliche;
c) servizi di trasporto aereo di linea con destinazioni esterne all'Unione europea, disciplinati da accordi bilaterali di traffico;
d) servizi di navigazione sovvenzionata di cabotaggio marittimo.

5. L'Autorità vigila sull'allocazione degli slot aeroportuali negli aeroporti coordinati o pienamente coordinati ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, e successive modificazioni.
6. Restano ferme le funzioni statali di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza, attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze. Restano altresì ferme le funzioni connesse al rilascio delle concessioni e alla stipula delle relative convenzioni, alla definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e all'assegnazione dei relativi incarichi, alla stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e al rilascio dei titoli abilitativi, attribuite, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali, nonché, nei casi di competenza concorrente, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della difesa. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e da altri enti strumentali, riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 2, sono trasferite all'Autorità.
7. La pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità è inizialmente pari a duecento unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti degli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo, anche tenuto conto dell'ampliamento ovvero della riduzione dei mercati sui quali l'Autorità esercita le proprie competenze ai sensi del comma 3. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri competenti, si provvede alla riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo, per un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale dell'Autorità è selezionato per pubblico concorso. Al reclutamento di una quota di personale non superiore al 30 per cento della pianta organica si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture competenti per le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.
8. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 2, lettere a) e b), in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi percepiti nell'ultimo esercizio, derivanti dallo svolgimento delle rispettive attività, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, il primo versamento è effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'efficacia della deliberazione dell'Autorità di cui al citato articolo 4, comma 5, adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del collegio ai sensi dell'articolo 3. L'Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell'effettuazione del versamento di cui al presente comma.
9. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma 7 e all'effettiva riscossione delle entrate di cui al comma 9, la medesima Autorità può avvalersi, nei limiti di un contingente di trenta unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.
10. Nel perseguire le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fatte le salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:
a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i princìpi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;
b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate, secondo modalità idonee alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;
d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;
e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;
f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;
g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese sottoposte alla regolazione e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, garantendo la separazione di qualsiasi tributo od onere improprio dalla tariffa; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le relative misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;
h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi sottoposti a regolazione, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

11. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 10, l'Autorità esercita i seguenti poteri:
a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre servizi di trasporto alla concorrenza nel mercato e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;
b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;
c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;
d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera g) del comma 1, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;
e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;
f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;
g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;
h) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i medesimi soggetti devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti sottoposti alla sua competenza la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;
i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;
l) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi sottoposti a regolazione adotti una carta dei servizi;
m) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
o) svolge indagini conoscitive di natura generale, in collaborazione, ove opportuno, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;
p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;
r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
s) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
t) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere s) e u);
u) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
v) applica la sanzione di cui alla lettera s), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera p).

12. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.
13. Il presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, all'esito della procedura di cui al comma 14.
14. I componenti dell'Autorità sono designati, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, fra soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica, avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate.
15. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese soggette alla regolazione o alla vigilanza dell'Autorità, risultano portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della predetta funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Autorità, con la medesima durata in carica del componente sostituito e con mandato non rinnovabile.
16. In caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti dalle competenti Commissioni parlamentari, la revoca motivata del collegio, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
17. Per l'intera durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza da parte dell'Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che ha violato tale divieto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono rivalutati, ogni due anni, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
18. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Con apposito regolamento, l'Autorità adotta il proprio codice deontologico, che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni relative al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.
19. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.
20. Nelle materie inerenti l'organizzazione interna dell'Autorità, il collegio svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati.
21. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna dell'Autorità è preposto un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità, tra i dirigenti della stessa Autorità in servizio da almeno due anni e per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, salva la revoca per giusta causa. Ai rapporti del collegio con i servizi e con gli uffici può sovraintendere un capo di gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di gabinetto è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità.
22. Per l'esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l'organizzazione interna dell'Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, l'Autorità, con appositi regolamenti, può individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni.
23. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie individuate ai sensi del comma 9. Le modalità di attuazione delle disposizioni per il finanziamento a carico degli operatori e del mercato, compresi i termini per il versamento e gli strumenti di controllo sulla efficienza della gestione a disposizione degli operatori e del mercato, sono fissati dall'Autorità con propria deliberazione, da sottoporre per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede con decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dai ricevimento. Decorso il predetto termine di venti giorni senza che siano state formulate osservazioni la deliberazione diventa esecutiva. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
24. Con proprio regolamento, l'Autorità stabilisce le modalità di accesso al ruolo organico, per pubblico concorso, in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge.
25. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un ventesimo della dotazione organica dell'Autorità e il numero dei dirigenti in esso incluso non può essere superiore a un decimo dei posti delle qualifiche dirigenziali previsti dalla pianta organica della stessa Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita al comma 7, l'Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l'Autorità può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale stabilita al comma 7, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Autorità può altresì avvalersi di personale dipendente di altre autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse con le autorità interessate.
26. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotta i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie a sua disposizione.
27. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dall'Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino dell'Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, nel sito Internet della stessa Autorità. L'Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari statali oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito Internet dell'Autorità.
28. I regolamenti e gli atti a contenuto generale dell'Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti.
29. L'Autorità consulta i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvale di forme di consultazione pubblica, basate sulla diffusione di schemi e versioni preliminari dell'atto da adottare, al fine di acquisire, entro un congruo termine, osservazioni scritte. L'Autorità può altresì consentire agli interessati di presentare le loro osservazioni anche oralmente, in audizioni individuali o collettive, delle quali è redatto verbale. L'Autorità rende pubblici mediante il proprio sito Internet i risultati delle consultazioni svolte, fatta salva la tutela di eventuali informazioni riservate. La pubblicazione dei singoli contributi è consentita previo consenso del soggetto che ha partecipato alla consultazione.
30. L'Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità.
31. L'Autorità disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata.
32. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti dall'Autorità nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Restano salve le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
33. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Autorità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Le sanzioni medesime sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione. Non è in ogni caso ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
34. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.
35. Ogni controversia avente ad oggetto atti e provvedimenti dell'Autorità è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. I giudizi di cui al presente comma rientrano tra quelli di cui all'articolo 23-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. In tali giudizi l'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Autorità, anche se cessati dal servizio da meno di cinque anni.
36. È fatta salva la disposizione in materia di foro del pubblico impiego di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; alle relative controversie non si applica quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
37. Restano ferme le eccezioni previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori nel settore finanziario, assicurativo e della previdenza complementare.
38. L'Autorità riferisce al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale che illustra, tra l'altro, l'andamento delle entrate in applicazione del meccanismo di autofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 9.
39. L'Autorità può presentare al Parlamento e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento dei suoi obiettivi.
40. L'Autorità collabora con le altre autorità autonome nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicura la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e di altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. L'Autorità è l'unico soggetto designato a partecipare alle reti e agli organismi comunitari, europei e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di competenza. La designazione dei soggetti partecipanti ai gruppi di consultazione del Consiglio dell'Unione europea spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, può farsi assistere o sostituire da organi tecnici.
41. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.
42. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni, l'Autorità può avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dai segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati all'Autorità.