8.66.
Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis). Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: g) le disposizioni di cui alla lettera f), del presente comma non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci».