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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.57. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
8.57.
inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le risorse di cui al Fondo di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, messe a disposizione di Mediocredito Centrale ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2011, n. 10, vengono destinate, entro il limite massimo di euro 30 milioni, al completamento degli interventi di cui alla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, giacenti alla data di esaurimento delle risorse disponibili.