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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.85. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
7.85.
inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg.1) Le istanze pendenti per la restituzione ai soggetti danneggiati delle somme di cui al comma 90 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni e integrazioni, in base alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono risolte con il versamento, da parte degli enti previdenziali e assistenziali, della somma complessivamente dovuta, ridotta del 20 per cento, senza alcun addebito di spese legali e di giustizia, entro centottanta giorni dalla loro presentazione. Dette somme possono anche essere utilizzate in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Conseguentemente, all'articolo 11 comma 2:
a) dopo le parole «gg)» aggiungere le seguenti «gg.1»; sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «120 milioni»;
b) dopo la lettera b) inserire la seguente «b-bis) quanto ai maggiori oneri di cui alla lettera gg.1) pari a euro 20 milioni per l'anno 2011, si provvede mediate riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente , relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».