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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.3. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
7.3.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) estensione del regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi che hanno conseguito ricavi non superiori a 60.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2:
dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 1, comma 96, lettera a), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite, a decorrere dal 1o gennaio 2012, dalle seguenti: «non superiori a 60.000 euro» e all'articolo 1, comma 96, lettera b), della medesima legge n. 244 del 2007, le parole: «un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro»;
dopo la lettera gg) aggiungere le seguenti:
gg.1) agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera m-bis) si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui alla lettera gg-ter) rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
gg.2) a decorrere dal 1o gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento.