Al comma 2, lettera u-bis), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. L'immobile sul quale è consentita l'ipoteca legale di cui al comma 1, è soggetto ad inalienabilità assoluta da parte del debitore e dei suoi eredi, fatta salva la vendita finalizzata all'estinzione dell'intero debito iscritto a ruolo».