Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) determinazione biennale dell'aggio sulla base dei costi normalizzati necessari per effettuare l'attività di riscossione;
Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis) aggiungere la seguente:
u-ter) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione».