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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.195. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
7.195.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) determinazione biennale dell'aggio sulla base dei costi normalizzati necessari per effettuare l'attività di riscossione;

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera u-bis) aggiungere la seguente:
u-ter) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione».