Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, nonché per le operazioni nei confronti di soggetti non residenti.
Conseguentemente, al comma 2, lettera o), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. L'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1 è in ogni caso esclusa per le operazioni di ammontare non superiore a venticinquemila euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, non residenti nel territorio dello Stato».