Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, gli organi costituzionali nell'ambito e con gli strumenti della loro autonomia, provvedono alla elaborazione di programmi di contenimento con riguardo alle proprie attribuzioni, dandone atto in sede di precisazione del fabbisogno per il proprio funzionamento.