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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.85. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
5.85.
inammissibile

Sostituire i commi da 9 a 14 con i seguenti:
9. Al fine di migliorare la qualità della vita, la qualità abitativa e la qualità ambientale nelle aree urbane degradate attraverso la riqualificazione degli alloggi, un'offerta adeguata di servizi essenziali e l'uso ricreativo degli spazi urbani, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, per beneficiare degli incentivi premiali alla riqualificazione delle aree urbane degradate di cui al presente articolo, le Regioni approvano norme specifiche per favorire la realizzazione di progetti di sviluppo urbano integrato nel territorio regionale, coerenti con la Strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione europea, nel pieno rispetto della potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia, secondo i seguenti criteri generali:
a) i comuni individuano gli ambiti di intervento, qualificabili quali aree degradate ai sensi del comma 10, nei quali realizzare interventi di recupero e di riqualificazione conformi agli strumenti urbanistici generali e, con propria deliberazione, provvedono alla relativa perimetrazione;
b) ai migliori progetti di sviluppo urbano integrato nel territorio regionale, su iniziativa degli enti locali, degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, o di soggetti privati proprietari o titolari di diritto di superficie di aree degradate ricomprese nelle aree perimetrate a norma della lettera a), sono attribuite, quali incentivi, superfici utili lorde aggiuntive in misura non superiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, individuate dai comuni d'intesa con l'Agenzia del territorio attraverso specifici strumenti all'uopo previsti dalle amministrazioni comunali medesime. La superficie lorda aggiuntiva è restituita in quota parte a titolo gratuito al comune secondo percentuali stabilite dal comune medesimo in misura congrua per favorire la costituzione di un demanio comunale per la realizzazione di alloggi sociali e per interventi di edilizia residenziale pubblica, per il recupero urbano e per l'incremento delle dotazioni territoriali di servizi collettivi;
c) i progetti di cui alla lettera b) possono prevedere anche interventi di demolizione e ricostruzione e la delocalizzazione delle relative superfici utili lorde in area o aree diverse, e modifiche di destinazione d'uso, nonché adeguamenti della sagoma necessari per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti;
d) i comuni possono richiedere ai soggetti privati proprietari o titolari di diritto di superficie di aree urbane degradate, cui siano stati attribuite, quali incentivi, per la realizzazione delle iniziative di riqualificazione, superfici utili lorde aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, oneri straordinari di urbanizzazione vincolati alla realizzazione delle opere pubbliche comprese nei progetti di riqualificazione delle aree urbane degradate; conseguentemente, il gettito di tali oneri è riversato in apposito capitolo di conto capitale, di nuova istituzione, nel bilancio dell'ente.

10. Per le finalità di cui al comma 9, per aree urbane degradate si intendono le
aree caratterizzate da un alto tasso di esclusione sociale, degrado edilizio e ambientale, carenza di attrezzature e servizi pubblici, criminalità, disagio minorile e da edifici in condizioni di obsolescenza o di degrado o incongrui o che comportino rischi per la pubblica o privata incolumità.
11. Gli interventi di cui al comma 9 non possono essere realizzati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, o in edifici od unità immobiliari abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso ovvero condonati per opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
12. Al fine di incentivare la riqualificazione delle aree urbane degradate, e tenuto conto della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, dopo il primo periodo del comma i dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi».
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dal comma 12, spetta nella misura del 36 per cento:
a) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 77.469, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
b) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 48.000 per ciascun contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.

14. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, il limite annuo complessivo stabilito dalla lettera b) del comma 13 è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'Istituto medesimo.
14-bis. Ai fini della detrazione di cui al comma 12, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e seguenti, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
14-ter. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche con riferimento alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai finì dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi.
14-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, a quanto disposto dai commi 12 e seguenti.