stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.84. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
5.84.

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. Al fine di migliorare la qualità della vita, la qualità abitativa e la qualità ambientale nelle aree urbane degradate attraverso la riqualificazione degli alloggi, un'offerta adeguata di servizi essenziali e l'uso ricreativo degli spazi urbani, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, per beneficiare degli incentivi premiali alla riqualificazione delle aree urbane degradate di cui al presente articolo, le Regioni approvano norme specifiche per favorire la realizzazione di progetti di sviluppo urbano integrato nel territorio regionale, coerenti con la Strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione europea, nel pieno rispetto della potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia, secondo i seguenti criteri generali:
a) i comuni individuano gli ambiti di intervento, qualificabili quali aree degradate ai sensi del comma 9-bis, nei quali realizzare interventi di recupero e di riqualificazione conformi agli strumenti urbanistici generali e, con propria deliberazione, provvedono alla relativa perimetrazione;
b) ai migliori progetti di sviluppo urbano integrato nel territorio regionale, su iniziativa degli enti locali, degli istituti autonomi case popolari comunque denominati, o di soggetti privati proprietari o titolari di diritto di superficie di aree degradate ricomprese nelle aree perimetrate a norma della lettera a), sono attribuite, quali incentivi, superfici utili lorde aggiuntive in misura non superiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, stimata dai comuni d'intesa con l'Agenzia del territorio attraverso specifici strumenti all'uopo previsti dalle amministrazioni comunali medesime. La superficie lorda aggiuntiva è restituita in quota parte a titolo gratuito al comune secondo percentuali stabilite dai comuni medesimi in misura congrua per favorire la costituzione di un demanio comunale per la realizzazione di alloggi sociali e per interventi di edilizia residenziale pubblica, per il recupero urbano e per l'incremento delle dotazioni territoriali di servizi collettivi;
c) i progetti di cui alla lettera b) possono prevedere anche interventi di demolizione e ricostruzione e la delocalizzazione delle relative superfici utili lorde in area o aree diverse, e modifiche di destinazione d'uso, nonché adeguamenti della sagoma necessari per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti;
d) i comuni possono richiedere ai soggetti privati proprietari o titolari di diritto di superficie di aree urbane degradate, cui siano stati attribuite, quali incentivi, per la realizzazione delle iniziative di riqualificazione, superfici utili lorde aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, oneri straordinari di urbanizzazione vincolati alla realizzazione delle opere pubbliche comprese nei progetti di riqualificazione delle aree urbane degradate; conseguentemente, il gettito di tali oneri è riversato in apposito capitolo di conto capitale, di nuova istituzione, nel bilancio dell'ente.

9-bis. Per le finalità di cui al comma 9, per aree urbane degradate si intendono le aree caratterizzate da un alto tasso di esclusione sociale, degrado edilizio e ambientale, carenza di attrezzature e servizi pubblici, criminalità, disagio minorile e da edifici in condizioni di obsolescenza o di degrado o incongrui o che comportino rischi per la pubblica o privata incolumità.