Al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Le regioni e gli enti locali, provvedono con propri atti normativi a disporre la vigilanza e i controlli a campione, con lo strumento del sorteggio, sull'attività urbanistico-edilizia, riguardo agli interventi edilizi che hanno ottenuto il rilascio del permesso di costruire di cui al presente articolo, in conseguenza del superamento del previsto termine per l'adozione del provvedimento.»