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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.96. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
4.96.

Al comma 2, sostituire la lettera g-bis), con la seguente:
g-bis) all'articolo 62, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nelle procedure ristrette nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. I criteri che si intendono adottare vanno trasmessi all'Autorità ai fini della verifica del rispetto dei suddetti principi. L'Autorità si esprime entro trenta giorni; decorso tale termine il bando può essere pubblicato. L'Autorità costituisce un'apposita sezione della propria banca dati contenente i criteri conformi ai principi suddetti».