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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.78. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
4.78.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le azioni nei confronti del committente sono esperibili soltanto dopo che sia stato escusso l'appaltatore».