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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.101. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
4.101.

Al comma 2, lettera q), al numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine della redazione dello studio di fattibilità l'amministrazione aggiudicatrice deve preliminarmente valutare il valore aggiunto del partenariato pubblico privato in tutti i suoi aspetti, rispetto a possibili alternative. Lo studio di fattibilità, prima dell'approvazione, è sottoposto ad una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso sui successivi livelli di progettazione».

Conseguentemente:
a) alla medesima lettera
q), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis)
dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:
«21-bis. L'Autorità elabora, sentita l'Unità tecnica finanza di progetto, modelli contrattuali standardizzati da mettere a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici mediante pubblicazione sul proprio sito informatico»;
b) dopo la lettera z) aggiungere la seguente:
z-bis)
all'articolo 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La gara di cui all'articolo 153 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione dello studio di fattibilità da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 177».