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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.74. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
3.74.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis. - (Strutture turistico-ricreative). - 1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.