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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.03. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
2.03.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1. - 1. È concesso, nei limiti complessivi di cui al comma 2, ai datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratrici, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi alla loro assunzione. Il credito di imposta si applica alle assunzioni effettuate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 ed è fruibile esclusivamente entro due anni dalla data dell'assunzione.
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui dal 2012 al 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.