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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.93. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
10.93.

Sostituire il comma 22 con il seguente:
22. Con appositi regolamenti, nell'esercizio della sua autonomia, l'Agenzia definisce i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni, nonché il contingente del personale, nel limite di sessanta unità, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 23, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali, nazionali, regionali e locali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e mediante lo svolgimento di apposite procedure concorsuali. Per l'esercizio delle funzioni strumentali e per lo svolgimento coordinato di attività di comune interesse istituzionale, l'Agenzia può stipulare convenzioni con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e con le altre Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.