Al comma 14, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Alle sanzioni previste dalla presente lettera non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare rinveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari.