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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.19. in Assemblea riferita al C. 4357-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2011  [ apri ]
1.19.
inammissibile

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Tassazione degli investimenti nel patrimonio netto delle start-up). - 1. Per le imprese che investano nel patrimonio netto di aziende innovative nella fase iniziale dell'attività (start-up) è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 100 per cento del valore dell'investimento in tali aziende, purché queste siano costituite da meno di 5 anni e a condizione che realizzino, sviluppino e applichino il frutto di una ricerca o di un'innovazione, ovvero piani di sviluppo tecnologici o progetti di ricerca.
2. L'investimento incentivato a norma del comma 1 può essere realizzato anche da imprese esistenti, purché mediante patrimoni dedicati, che sviluppino progetti scelti in base a specifici criteri quali livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi, fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, adeguatezza scientifica, tecnica ed organizzativa delle strutture disponibili nell'impresa per lo sviluppo del progetto, prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese che investono nelle start-up inviano, all'Agenzia delle entrate competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o anche mediante Comunicazione elettronica certificata, una Dichiarazione di Finanziamento Progetto (di seguito DFP), corredata da una relazione tecnica asseverata e validata da un ricercatore o un gruppo qualificato di ricerca, da un Istituto di ricerca, da una Università o da un Dipartimento universitario, da un Ente di ricerca pubblico o privato, da un Laboratorio o da un Centro di ricerca che illustri:
a) gli obiettivi generali dell'investimento innovativo;
b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
c) la capacità dell'impresa beneficiaria di realizzare, sviluppare e applicare il frutto della ricerca o dell'innovazione.

4. L'investimento agevolato è calcolato al netto di eventuali debiti finanziari dell'investitore nei confronti dell'azienda destinataria o del proprietario della medesima.
5. Trascorsi cinque anni dalla data di trasmissione della DFP, il cinque per cento degli utili dell'investimento innovativo, agevolato a norma del comma 1, è destinato all'acquisto di quote di partecipazione ad un Fondo comune che investa esclusivamente in partecipazioni nelle imprese innovative di nuova costituzione di cui al comma 1 (start-up), istituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso la Cassa depositi e prestiti a norma degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri per la costituzione del fondo comune di investimento di cui al comma 1, con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento innovativo;
b) alle imprese cui è destinata l'offerta delle quote;
c) alle modalità di partecipazione al fondo, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
e) alle modalità di valutazione delle imprese innovative partecipate dal Fondo, da parte di esperti indipendenti;
f) ai requisiti e ai compensi degli esperti indipendenti.

7. L'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.