Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 è effettuata a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n. 445. L'autentica deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego».