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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.366.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2011  [ apri ]
7.366. (ulteriore nuova formulazione)
approvato

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:
gg-bis)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede e il debitore è proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
2) ottomila euro, negli altri casi;
gg-ter) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma i è sostituito dal seguente:
1). Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:
1.1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede e il debitore è proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
1.2) ottomila euro, negli altri casi;";
2) al comma 2, le parole: «all'importo indicato» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati.».

I Relatori
7.366. (nuova formulazione)

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:
gg-bis) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede sempreché trattasi di immobile presso il quale il contribuente ha eletto la propria residenza anagrafica;
2) ottomila euro, negli altri casi e quando trattasi di immobili diversi da quello ove il contribuente ha eletto la propria residenza anagrafica;
3) .";

gg-ter) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:
1.1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede sempreché trattasi di immobile presso il quale il contribuente ha eletto la propria residenza anagrafica;
1.2) ottomila euro, negli altri casi e quando trattasi di immobili diversi da quello ove il contribuente ha eletto la propria residenza anagrafica.»;

2) al comma 2, le parole: «all'importo indicato» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati,»,

I Relatori