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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.143.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2011  [ apri ]
6.143.
approvato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:
1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «entro il 31 marzo di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;
2) all'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, dopo il comma 248 è inserito il seguente:
«248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 è stabilito con determinazione del presidente dell'INPS»;
3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici.»;
4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il quarto comma, dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo.»;
4.2) l'articolo 18 è abrogato.