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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.175.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2011  [ apri ]
4.175. (ulteriore nuova formulazione)
approvato

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) alla lettera b):
1.1) al punto 1.1) e al punto 1.2), dopo le parole: o il socio unico aggiungere le seguenti: persona fisica;
1.2) sopprimere il numero 1.4);
1.3) al numero 4), sopprimere il terzo periodo;
2) alla lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis) al comma 4, lettera e) dopo le parole "attività di qualificazione" sono aggiunte le seguenti:" , ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari"»;
3) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis all'articolo 42, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), rese dai fornitori e prestatori di servizi, entro 30 giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 11.»;
4) sostituire la lettera e), con la seguente:
e) all'articolo 48, dopo il comma 1, primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»
5) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono inserite in fine le seguenti parole: «nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento»;
e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Alle procedure ristrette», sono inserite le seguenti: «per l'affidamento di lavori»;

6) dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole, «nelle procedure ristrette relative a» sono inserite le seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;
7) alla lettera l), numero 1), dopo il primo periodo del comma 7, dell'articolo 122, è aggiunto il seguente: «I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste»;
8) alla lettera q), numero 2), capoverso comma 19, secondo e dodicesimo periodo, sostituire le parole: «da una banca» con le seguenti: «da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo»;
9) alla lettera r), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare.»;
2-ter) al comma 5 il primo periodo è soppresso.

10) alla lettera s):
10.1) sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;
10.2) dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità."»;
10.3) sostituire il numero 3) con il seguente:
3) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera.»
11) alla lettera t) al numero 1) premettere il seguente: «01) al comma 5, primo periodo, le parole "nei tempi previsti dall'articolo 166." sono sostituite dalla seguenti: "nei tempi previsti dall'articolo 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4."»;
12) alla lettera u):
12.1) al numero 1) premettere i seguenti:
«01) nella rubrica la parola: "definitivo" è sostituita dalla seguente: "preliminare"»;
«02) al comma 1, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 166", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 165"»;
12.2) sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 2, secondo periodo, le parole «del progetto definitivo», sono sostituite dalle seguenti: «del progetto preliminare» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare»;
12.3) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il progetto definitivo», sono sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare» e le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; al terzo periodo, le parole: «il progetto definitivo», sono sostituite dalle seguenti «il progetto preliminare»;
12.4) sostituire il numero 3) con il seguente: 3) al comma 4, primo periodo, le parole: «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo giorno» e le parole «ricezione del progetto definitivo», sono sostituite dalle seguenti: «ricezione del progetto preliminare»;
12.5) dopo il numero 3) aggiungere il seguente: «3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: "con la localizzazione" e le parole: "individuati nel progetto preliminare laddove già approvato", sono soppresse;»;
12.6) sostituire il numero 4) con il seguente: 4) al comma 6, primo periodo, le parole: «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto preliminare» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
13) sostituire la lettera v), con la seguente:
v) all'articolo 169, comma 3, dopo le parole «la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero non richiedano l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;
14) sostituire la lettera cc) con la seguente:
cc) all'articolo 189:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzati ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie.»;
2) al comma 4, lettera b), primo periodo le parole: «di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché»;
15) alla lettera dd) sostituire le parole: «un milione e cinquecentomila euro» con le seguenti: «un milione di euro» e le parole: «ultimo periodo» con le seguenti: «secondo e terzo periodo;»;
16) alla lettera gg) al numero 1), premettere il seguente:
«01) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale.»;
17) alla lettera ii) capoverso «Art. 246-bis», sostituire le parole «non superiore al triplo» con le seguenti: «non superiore al quintuplo»;
18) alla lettera ll), dopo il numero 1), inserire il seguente:
1-bis) al comma 15, le parole: «tre anni» sono sostituire dalle seguenti: «cinque anni»;
19) sostituire la lettera nn), con la seguente:
nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:
1) le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere»;
2) prima delle parole: «Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori», è inserita la seguente tabella:

Indicazione lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

ImpresaCodice fiscaleCategoriaImporto in cifreImporto in lettere
     
     
     

b) al comma 3, sostituire le parole: «lettere b), 1) e dd)» con le seguenti «lettere b), d), e-bis), l), dd) e ll), numero 1-bis)»;
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e) relativa ai fornitori e prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-bis, da parte dell'Autorità, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte dell'Autorità.»;
d) al comma 10, sopprimere la lettera u);
e) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis e 2-ter, lettera s), numeri 1 e 1-bis, lettera t), numero 01) e lettera u) si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nella formulazione previgente.»;
f) al comma 15:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articolo 16, il comma 2 è soppresso;
a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";»
a-quater) All'articolo 48, comma 1, lettera a) dopo le parole: per i lavori di importo, sono inserite le seguenti: pari o;
a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.»
2) alla lettera c) sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
«1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.";
2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: "centottantunesimo" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantaseiesimo" e al secondo periodo le parole "OG10" e "OS 20" sono soppresse»;
3) alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A al presente regolamento.»;

4) alla lettera c), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:
3) al comma 14, al primo periodo, la parola «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo» e le parole «OG 10» e «OS 20» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A, al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestanti, provvedono a immettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.;
4) al comma 15, al primo periodo, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e le parole «OG 10» e «OS 20» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;
5) dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis all'Allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono inserite, in fine, le seguenti parole: , nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.»;
g) dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. All'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «il Fondo è ripartito» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché».

I Relatori
4.175. (nuova formulazione)

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) alla lettera b):
1.1) al punto 1.1) e al punto 1.2), dopo le parole «o il socio unico» aggiungere le seguenti: «persona fisica»;
1.2) sopprimere il numero 1,4);
1.3) al numero 4), sopprimere il terzo periodo;

2) alla lettera c), dopo il numero 1), è aggiungere il seguente: «1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole «attività di qualificazione» sono aggiunte le seguenti «, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari»;
3) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a) rese dai fornitori e prestatori di servizi, entro 30 giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 11».

4) sostituire la lettera e), con la seguente:
e) all'articolo 48, dopo il comma 1, primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono inserite in fine le seguenti parole: «nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento»;
e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Alle procedure ristrette», sono inserite le seguenti: «per l'affidamento di lavori»;

6) dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «nelle procedure ristrette relative a», sono inserite le seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;

7) alla lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La stazione appaltante, nell'invito, prevede che i lavori, appartenenti a qualunque categoria, aggiudicati ai sensi del presente comma, non sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto.»;
8) alla lettera q), numero 2), capoverso comma 19, secondo e dodicesimo periodo, sostituire le parole: «da una banca» con le seguenti: «da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo».
9) alla lettera r), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare».
2-ter) al comma 5 il primo periodo è soppresso.

10) alla lettera s):
10.1) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso»;
10.2) dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità."»;

10.3) sostituire il numero 3), con il seguente:
3) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca dei finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera»;

11) alla lettera t), al numero 1), premettere il seguente: "01) al comma 5, primo periodo, le parole: «nei tempi previsti dall'articolo 166.", sono sostituite dalle seguenti: "nei tempi previsti dall'articolo 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4."»;
12) alla lettera u):
12.1) al numero 1), permettere i seguenti:
01) nella rubrica la parola: «definitivo» è sostituita dalla seguente: «preliminare»;
02) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 166», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 165»;
12.2) sostituire il numero 1), con il seguente: «1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "del progetto definitivo", sono sostituite dalle seguenti: "del progetto preliminare" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare"»;
12.3) sostituire il numero 2), con il seguente: «2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "il progetto definitivo", sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare" e le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; al terzo periodo, le parole: "il progetto definitivo", sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare"»;
12.4) sostituire il numero 3), con il seguente: «3) al comma 4, primo periodo, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno" e le parole "ricezione del progetto definitivo", sono sostituite dalle seguenti: "ricezione del progetto preliminare"»;
12.5) dopo il numero 3), aggiungere il seguente: «3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: "con la localizzazione" e le parole: "individuati nel progetto preliminare laddove già approvato", sono soppresse»;
12.6) sostituire il numero 4) con il seguente: «4) al comma 6, primo periodo, le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "progetto preliminare" e le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»;

13) sostituire, la lettera v), con la seguente:
v) all'articolo 169, comma 3, dopo le parole «la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero non richiedano l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;

14) sostituire la lettera cc) con la seguente:
cc) all'articolo 189:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie»;
2) al comma 4, lettera b), primo periodo le parole: «di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti,» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché»;

15) alla lettera dd), sostituire le parole «un milione e cinquecentomila euro» con le seguenti «un milione di euro» e le parole «ultimo periodo» con le seguenti «secondo e terzo periodo»;
16) alla lettera gg), al numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale»;

17) alla lettera ii), capoverso «Art. 246-bis», sostituire le parole «non superiore al triplo» con le seguenti: «non superiore al quintuplo»;
18) alla lettera ll), dopo il numero 1), inserire il seguente:
1-bis) al comma 15, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

19) sostituire la lettera nn), con la seguente:
nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:
1) le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere»;
2) prima delle parole: «Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori», è inserita la seguente tabella:

Indicazione lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

ImpresaCodice fiscaleCategoriaImporto in cifreImporto in lettere
     
     
     

b) al comma 3, sostituire le parole: «lettere b), l) e dd)» con le seguenti: «lettere b), d), e-bis), l), dd) e ll), numero 1-bis)»;
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello da parte dell'Autorità, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-bis, da parte dell'Autorità;
d) al comma 10, sopperimere la lettera u);
e) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis, Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01) e lettera u) si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nella formulazione previgente»;
f) al comma 15:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) all'articolo 16, il comma 2 è soppresso;
a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara».
2) alla lettera c), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.»;
2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo» e al secondo periodo le parole «OG 10» e «OS 20» sono soppresse;
3) alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A al presente regolamento.»;
4) alla lettera c), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:
3) al comma 14, al primo periodo, la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo» e le parole «OG 10» e «OS 20» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;
4) al comma 15, al primo periodo, la parola: «centottantunesimo» è

sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e le parole «OG 10» e «OS 20» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;
5) dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) all'Allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.»;
g) dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 dopo le parole: «il Fondo è ripartito,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché».

I Relatori