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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.174.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2011  [ apri ]
4.174.
approvato

Al comma 16, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 146:
1) al comma 4, terzo periodo, la parola «valida» è sostituita dalla seguente: «efficace»;
2) al comma 5, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.»;
3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «degli enti locali,» sono aggiunte le seguenti: «agli enti parco,»;
4) al comma 7, primo periodo, in fine, le parole «141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d); al medesimo comma 7, ultimo periodo, le parole «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo";
5) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.»;
6) al comma 11, le parole: «diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed» sono soppresse;
7) i commi 14 e 15 sono sostituiti dal seguente: 4. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.».