Al comma 2, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:
ee-bis) le disposizioni di cui alla lettera ee), limitatamente all'applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.