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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2011  [ apri ]
10.06.
approvato

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale). - 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, dal 13 dicembre 2011, è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite e/o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 Km/h.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale di cui al comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al comma 11-ter».

ident. 10.031.10.035.