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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.6.147.8.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2011  [ apri ]
0.6.147.8. (nuova formulazione)

All'emendamento 6.147 (nuova formulazione), sostituire le parole da: per i soggetti di cui all'articolo 1 fino alla fine del periodo con le seguenti: la data di entrata in vigore di tale Sistema è stabilita, rispettivamente:
1) al 1o settembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;

2) al 1o ottobre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania;

3) al 2 novembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 84, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti;

4) al 1o dicembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate;

5) al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti;
6) al 1o settembre 2011 per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei punti da 1 a 5, nonché per i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

em. 6.147.