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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.4.175.29.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2011  [ apri ]
0.4.175.29. (nuova formulazione)

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera f), sostituire i numeri da 2) a 4) con i seguenti:
2) alla lettera c), i numeri 2), 3), 4), 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:
2) il comma 12 è sostituito dal seguente:
12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, fatto salvo quelle relative alle categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS20, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nelle categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS20, hanno validità fino trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3) il comma 13 è soppresso;
4) il comma 14 è sostituito dal seguente:
14. Le SOA per la qualificazione nelle categorie OS2A, OS2B, OS7, 0S8, 0S12A, 0S12B, OS18A, OS18B, OS20A, OS20B e OS35 utilizzano i certificati di esecuzione del lavori rilasciati alle imprese in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, valutando le attribuzioni delle categorie secondo le modalità e le percentuali previste da una delibera dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sentite le associazioni degli operatori economici, e previo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5) il comma 15 è soppresso;
6) il comma 16 è sostituito dal seguente:
16. Per trecentosessantacinque giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A.
6-bis) il comma 17 è soppresso.

em. 4.175.