Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).
1. All'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «stessa deve essere preceduta» sono sostituite dalle seguenti: «stessa nonché le eventuali azioni cautelari e conservative, ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore devono essere precedute».