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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.22.  nelle commissioni riunite V-VII in sede referente riferita al C. 4307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2011  [ apri ]
4.22.
inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli operatori di rete locali che d'intesa tra loto raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali non integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale. È in ogni caso possibile la diffusione di fornitori di servizi ad accesso condizionato non integrati».