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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.20.  nelle commissioni riunite V-VII in sede referente riferita al C. 4307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2011  [ apri ]
4.20.

Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere i seguenti: Sia nelle aree tecniche in cui, alla data del 1o gennaio 2011, non abbia avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale che in quelle in cui, alla stessa data, tale passaggio abbia avuto luogo, il Ministero assegna ai soggetti risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie i diritti d'uso delle sole frequenze adatte alla diffusione senza interferenze su tutto il territorio dell'area tecnica. Tali frequenze, in misura non inferiore ad un terzo delle frequenze complessivamente assegnate alle emittenti nazionali e locali, debbono appartenere alle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz, fatte salve le frequenze necessarie per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale definite con il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 24 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e sono specificate dai piani di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ciascuna area tecnica predisposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con l'obiettivo di massimizzare la qualità del servizio per gli utenti e nel rispetto della delibera 300/10/CONS (Piano nazionale) e dei vincoli di coordinamento internazionale.