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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.2.  nelle commissioni riunite V-VII in sede referente riferita al C. 4307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2011  [ apri ]
4.2.
inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012, e 2013, mentre è riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

ident. 4.9.