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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.1.  nelle commissioni riunite V-VII in sede referente riferita al C. 4307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2011  [ apri ]
4.1.
inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'importo di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2011, 55 milioni di euro per l'anno 2012 e 45 milioni di euro per l'anno 2013 a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 dell'articolo 1 della stessa legge. Le risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono escluse dalla riduzione lineare di cui al comma 13 dello stesso articolo. All'onere di cui al presente comma pari a 35 milioni di euro per l'anno 2011, 55 milioni di euro per l'anno 2012 e 45 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ident. 4.10.