stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.13.  nelle commissioni riunite V-VII in sede referente riferita al C. 4307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/05/2011  [ apri ]
1.13.

Sostituire il comma 4, con i seguenti:
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
4-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1,5 punti percentuali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
4-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 4-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.